Turchia

Il mercato turco da sempre rappresenta un’ottima opportunità commerciale per i costruttori di macchinari industriali. Tuttavia, occorre prestare molta attenzione in quanto il Ministero Turco ha adottato un comunicato relativo al sul controllo delle importazioni dei macchinari industriali il quale ha efficacia dal 1 gennaio 2026.

Con il provvedimento 2026/32 il Ministero Turco stabilisce delle nuove procedure di importazione e di controllo con lo scopo che tutti i macchinari industriali siano conformi ai requisiti di sicurezza vigenti, sia da un punto di vista tecnico che documentale. Tale approccio mira quindi a rispettare i principi e requisiti previsti dalle Direttive Europee di riferimento, quali la Direttiva Macchine, la direttiva LVD - Bassa Tensione e la direttiva EMC - Compatibilità Elettromagnetica.

Il fulcro di questo nuovo sistema è rappresentato dal TAREKS (sistema di controllo basato sull’analisi del rischio): una piattaforma digitale sulla quale l’importatore turco deve caricare una serie di documenti ed ottenere il numero di riferimento TAREKS (numero di 23 cifre) da inserire nella dichiarazione doganale, oltre a stabilire le ispezioni da effettuare.

TAREKS – Provvedimento 2026/32
 
Con il provvedimento applicabile dal 1° gennaio 2026 le procedure di vendita in Turchia sono cambiate notevolmente. Fabbricante e importatore devono rispettare quanto previsto dal nuovo provvedimento e predisporre tutti i documenti necessari per evitare sanzioni, fermi in dogana e sospensione dall’importazione.
 

Classificazione dei Macchinari: Allegato 2A e Allegato 2B

Per evitare blocchi in dogana è essenziale verificare in quale categoria rientra il proprio macchinario:
  1. Prodotti a Ispezione Preventiva Obbligatoria (Allegato 2/A (Ek-2/A) -  rischio elevato: vi rientrano i prodotti considerati ad alto rischio. In questi casi è necessario chiedere un’Autorizzazione / Permesso preventivo (cioè prima dell’importazione) di Ispezione. Affinché l’autorità turca valuti la domanda e rilasci l’autorizzazione, tra la documentazione richiesta vi è la dichiarazione CE di conformità e i test rumore. Tra i macchinari che rientrano in questa categoria troviamo, ad esempio, le macchine per riempire, chiudere, etichettare o capsulare (cod. doganale 8422.30.00.00), le macchine per la stampa a iniezione di gomma (cod. doganale 8477.10.00.00.00)
  2. Prodotti a Basso rischio (Allegato 2/B (Ek-2/B): vi rientrano la maggior parte dei macchinari industriali; tali beni non sono soggetti ad un permesso preventivo, ma potrebbero essere oggetto di ispezione solo a seguito dell’analisi del rischio effettuata dal sistema TARESKS. La procedura in questo caso risulta essere più veloce. 

In relazione alla tipologia del prodotto e al codice doganale sono richiesti specifici documenti e test report:
  • Fattura
  • Documento di trasporto
  • Dichiarazione CE di conformità
  • Documentazione fotografica del macchinario
  • Targa CE
  • Manuale (in lingua turca)
  • Test rumore (fonometrici)
  • Test elettrici secondo la norma EN 60204-1 svolti da un laboratorio accreditato
  • Test EMC
  • Check list secondo la ISO 12100

Questi documenti sono obbligatori per alcuni macchinari; per gli altri, pur non essendo espressamente previsti dalla normativa, è comunque necessario considerare che la dogana potrebbe richiederli e il fabbricante non deve esitare nel metterli a disposizione. Pertanto, è opportuno che il fabbricante ne sia già in possesso prima della spedizione al fine di consentirne l’immissione sul mercato ed evitare fermi in dogana. 

Grazie alle proprie competenze e alla rete di laboratori, ENGAL è in grado di supportare i fabbricanti con i seguenti servizi:
  • Test fonometrici
  • Test elettrici accreditati secondo la EN 60204-1
  • Test EMC
  • Verifica documentale (es. marcatura CE e dichiarazione CE di conformità)
  • Check list ISO 12100

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