11/07/2022

Nuovo Regolamento Macchine

APPROFONDIMENTO

La versione finale del Regolamento Macchine che sostituirà la direttiva macchine 2006/42/CE contiene numerosi e rilevanti cambiamenti rispetto al testo oggi in vigore che affronteremo con il presente articolo.

Un primo cambiamento riguarda il contenuto ed il suo indice:
 
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE
  • 30 Considerando
  • 29 Articoli
  • Annex I: Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
  • Annex II: Dichiarazioni (CE o quasi macchine)
  • Annex III: Marcatura CE
  • Annex IV: Macchine pericolose
  • Annex V: Dispositivi di Sicurezza
  • Annex VI: Istruzioni Quasi Macchine
  • Annex VII: Fascicolo Tecnico
  • Annex VIII: Proc. Di verifica della conformità CE
  • Annex IX: Esame CE del tipo
  • Annex X: Garanzia di Qualità
  • Annex XI: Organismi Notificati
  • 76 Considerando
  • 52 Articoli
  • Annex I: Macchinari pericolosi
  • Annex II: Dispositivi di Sicurezza
  • Annex III: Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute Annex IV: Doc Macchine e Q.M.
  • Annex V: Dichiarazioni CE o Quasi Macchine
  • Annex VI: Proc. Di verifica della conformità (Mod A)
  • Annex VII: Esame CE del tipo Annex VIII: Garanzia di Qualità (Mod C)
  • Annex IX: Garanzia di Qualità (Mod H)
  • Annex X: Istruzioni per l’assemblaggio delle quasi macchine
  • Annex XI: tavola di concordanza
 
Come può leggersi nel corpo del testo, l'ambito di applicazione del regolamento oggetto della proposta rimane il medesimo, tuttavia ci sono stati dei chiarimenti ritenuti necessari finalizzati a porre fine alle discussioni che per anni si sono susseguite in merito alla definizione delle quasi macchine oltre all'aggiunta di un nuovo trattino nella definizione di macchina che comprende un insieme al quale manca soltanto il caricamento di un software destinato alla sua applicazione specifica per evitare che i fabbricanti lo classifichino come una quasi-macchina. Inoltre è stata chiarita anche la definizione di componente di sicurezza al fine di comprendere componenti non fisici quali il software.

Per quanto riguarda la definizione di "quasi-macchine":
 
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE
g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva; «quasi-macchine»: un insieme che non è ancora una macchina in quanto non può funzionare di per sé in modo da eseguire un'applicazione specifica e che è destinato esclusivamente ad essere incorporato o assemblato con una macchina o altro macchinari o attrezzature completati, formando così un macchinario. 
 
Un altro tema molto discusso riguardava la classificazione di un intervento come modifica sostanziale o meno. Poiché nella direttiva macchine non vi era una definizione, gli Stati membri avevano adottato una propria interpretazione a riguardo. Tuttavia, la questione è sempre stata molto delicata ed oggetto di diversi approcci e interpretazioni spesso contrastanti. Per ovviare a ciò, il regolamento macchine fornisce, per la prima volta, la definizione di «modifica sostanziale»:

means a modification of a machinery or related product, by physical or digital means after that machinery or related product has been placed on the market or put into service, which is not foreseen nor planned by the manufacturer and affects its safety by creating a new hazard or by increasing an existing risk which requires:
(i) additional guards or protective devices, whose processing modifies the existing safety control system, or
(ii) additional protective measures to ensure the stability or mechanical strength of the machinery or related product;”.


Un altro cambiamento molto rilevante attiene alla definizione di “fabbricante” la quale viene rivista ed estesa:
 
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE
«fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva; indica qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto soggetto al presente regolamento, o che fa progettare o fabbricare un prodotto soggetto al presente regolamento e commercializza tale prodotto con il proprio nome o marchio, o fabbrica un prodotto soggetto al presente Regolamento e lo mette in servizio per proprio uso.
 
Un’importante novità riguarda, invece, le istruzioni d’uso del macchinario, in quanto viene meno l’obbligo di fornirle in formato cartaceo ad eccetto il caso in cui vi sia una richiesta esplicita da parte dell’acquirente; l’art. 10 del Regolamento, infatti, stabilisce quanto segue:

Articolo 10 - Obblighi dei fabbricanti di macchine e prodotti correlati
7. [...omississ…] Quando le istruzioni sono fornite in formato digitale, il fabbricante deve:
[...omississ…]  (c) renderle accessibili online durante il ciclo di vita previsto della macchina e per non meno di 10 anni dopo l'immissione sul mercato della macchina.
Tuttavia, su richiesta dell'acquirente dell'utente al momento dell'acquisto o fino a 6 mesi dopo tale acquisto, il produttore fornisce gratuitamente le istruzioni in formato cartaceo.

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